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Riparazioni e perfezionamenti di veicoli svizzeri all’estero

Riparazioni e perfezionamenti di veicoli svizzeri all’estero

RIPARAZIONI E PERFEZIONAMENTI DI VEICOLI SVIZZERI ALL’ESTERO

Attenzione: la manutenzione oltreconfine di veicoli targati in Svizzera è sottoposta al disbrigo di alcune pratiche doganali.

 

Non tutti sanno che far effettuare riparazioni, modifiche tecniche o semplici servizi a veicoli svizzeri comporta l’assolvimento di alcune pratiche doganali, troppo spesso trascurate dagli utenti.

Occorre premettere che, laddove il veicolo fosse intestato ad utente privato, all’atto del rientro in Svizzera, il trattamento doganale al fine di assolvere i tributi dovuti, viene espletato dalle guardie di confine, previa autodenuncia. L’utente privato beneficia inoltre di una franchigia pari a Chf 300.00

Laddove invece il veicolo fosse intestato ad un’azienda, occorre fare distinzione tra:

  1. Veicoli il cui trattamento di riparazione/perfezionamento viene preventivamente programmato:All’atto del passaggio alla frontiera verso il paese estero, occorre effettuare un’esportazione del mezzo secondo il regime di esportazione temporanea; a dipendenza del tipo di perfezionamento gli uffici doganali valuteranno se occorre o meno un’autorizzazione da parte della DGD. Il regime del perfezionamento/riparazione passivo è raccomandato al fine di ridurre o evitare l’aggravio doganale dei prodotti perfezionati all’atto della reimportazione. All’atto della reimportazione verranno imposti ai fini IVA il valore del materiale nonché la controprestazione per i lavori eseguiti. Tale controprestazione deve comprendere, laddove non risultasse già incluso, il nolo ossia le spese di trasporto del bene nonché le spese di sdoganamento e di assicurazione. Il materiale aggiunto all’estero, qualora non accompagnato da regolare prova d’origine secondo gli accordi preferenziali, è soggetto a dazio.

    E’ bene precisare che, per poter beneficiare di esenzione dal dazio sul materiale aggiunto, all’atto dell’esportazione deve essere emessa la p.o. (prova d’origine) per la merce da perfezionare, rispettivamente all’atto dell’importazione la p.o. deve essere globale ossia deve comprendere la merce da perfezionare unitamente al materiale aggiunto. Laddove l’annuncio all’esportazione non venisse effettuato secondo le prescrizioni di cui sopra il trattamento doganale avviene come per i veicoli che rimangono in panne, come da esplicitazioni di cui al punto 2. Qualora non vi fosse l’autodenuncia l’amministrazione doganale, oltre alla riscossione dei tributi dovuti, potrebbe procedere anche all’emissione di una sanzione.

  2. Veicoli che rimangono in panne sul territorio estero:

    Nel caso di veicoli che rimangono in panne sul territorio estero innanzitutto vige sempre l’obbligo di dichiarare/ autodenunciare spontaneamente la riparazione all’atto dell’ingresso sul territorio svizzero. L’Imposizione all’importazione avviene sottoponendo a dazio il materiale aggiunto, non potrà beneficiare del trattamento preferenziale poiché privo di prova d’origine all’esportazione, applicando però l’aliquota di dazio del  veicolo, secondo la rispettiva classificazione tariffale, non l’aliquota di dazio dei singoli pezzi. Ai fini IVA verrà imposta la controprestazione per i lavori eseguiti nonché il nolo, il valore del materiale aggiunto e il dazio.

Indipendentemente dai casi di cui sopra, se trattasi di bene di proprietà di un’azienda, il documento fiscale (fattura) viene emesso “non soggetto ad IVA Art. 7-ter” secondo la regola generale dei servizi resi B2B verso soggetti passivi ai fini IVA secondo il quale vige il criterio del luogo di destinazione. In questo caso, ai fini IVA, l’importatore dovrà assolvere unicamente l’imposta svizzera (7.7%). Se trattasi di bene di proprietà di un utilizzatore privato, secondo la regola generale dei servizi resi B2C, soggetto non passivo d’IVA, il documento fiscale viene emesso con l’applicazione dell’IVA estera (Italia 22%). In questo caso, ai fini IVA, l’importatore dovrà assolvere sia l’IVA estera che l’iva svizzera.

In ambedue i casi, azienda o privato, non è necessario effettuare la dichiarazione di esportazione italiana ma è sufficiente espletare le operazioni di immissione in libera pratica in Svizzera. Per maggiori informazioni i nostri esperti doganali rimangono a vostra completa disposizione.

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