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dal 1 luglio in vigore la nuova normativa solas

dal 1 luglio in vigore la nuova normativa solas

ISTRUZIONI E PROCEDURE PER IL CARICATORE CON IN NUOVO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SOLAS (SAFETY OF LIFE AT SEA), EMANATO DALL’IMO.

In data 1° luglio 2016 è entrato in vigore l’emendamento alla convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea), emanato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con l’introduzione dell’obbligo di comunicare per ciascun contenitore, con congruo anticipo e pena il mancato imbarco, il peso lordo certificato dello stesso, (Verified Gross Mass – VGM). Tale obbligo ricade sullo “shipper”, così come indicato in polizza di carico, vale a dire sul caricatore/esportatore delle merci.

Con l’approssimarsi di questa importante scadenza, si sono infittiti gli incontri tra gli operatori del settore e le autorità governative a livello internazionale, per concordare le modalità per l’implementazione della normativa nei singoli Stati membri. Allo stato attuale restano alcune incertezze sulle corrette procedure e sulle linee guida da adottare. L’introduzione delle nuove regole potrebbe portare a forti problematiche di carattere operativo e “colli di bottiglia” nei terminal portuali di svariate nazioni.

Guidare i nostri clienti, in questo scenario d’incertezza generale, non è semplice; tuttavia riteniamo di avere acquisito una quantità di informazioni sufficiente per cominciare ad organizzarci in attesa che i vari Stati aderenti alla convenzione SOLAS emanino le disposizioni attuative, in modo da non farci cogliere impreparati all’appuntamento.

Tutte le informazioni sono fornite “without prejudice” e pertanto consigliamo alla nostra clientela di effettuare le verifiche del caso presso le relative Associazioni di appartenenza.

Come detto, a partire dal 1° luglio 2016, l’emendamento alla convenzione SOLAS è divenuto legge a tutti gli effetti e da questo momento, i vettori marittimi hanno il divieto assoluto di imbarcare un contenitore senza una regolare certificazione VGM (Verified Gross Mass).

Dal punto di vista meramente teorico, i cambiamenti nelle procedure e nella documentazione da produrre, sono molto semplici: lo spedizioniere avrà solamente necessità di ricevere dal caricatore/esportatore un documento attestante il VGM per ogni spedizione FCL che sarà imbarcata dal 1° luglio 2016.

Viene richiesto, su carta intestata del caricatore, un documento chiamato “Verified Gross Mass Declaration” riportante le seguenti informazioni:

– dettagli completi dell’azienda su propria carta intestata;

– numero di container e di sigillo;

– VGM in chilogrammi;

– data della dichiarazione;

– nome della persona firmataria in lettere maiuscole;

– firma della persona autorizzata;

– eventuale riferimento di certificazione (ISO, AEO, etc).

Al fine di snellire gli adempimenti amministrativi, richiederemo alla clientela di riportare nella dichiarazione VGM anche il nostro numero di riferimento pratica.

È responsabilità dell’esportatore ottenere e dichiarare la VGM del container prima che questo venga introdotto nel terminal per l’imbarco, secondo uno dei due dei metodi ufficialmente riconosciuti e che di seguito riportiamo:

– Metodo 1: dopo aver caricato il container ed avervi apposto il sigillo, il caricatore può pesare o incaricare soggetti terzi per la pesatura del contenitore, a mezzo di una strumentazione (pesa) certificata;

– Metodo 2: il caricatore o una parte terza (incaricata dal caricatore) può pesare tutti i colli facenti parte del carico, inclusi gli imballaggi ed i materiali di messa in sicurezza, aggiungendo poi la tara del contenitore alla somma delle singole voci di cui sopra.

La normativa SOLAS richiede che il processo di pesatura da Metodo 2 sia certificato ed approvato dalle Autorità competenti a livello nazionale del Paese in cui il carico del contenitore è stato completato. Per l’Italia, l’autorità competente è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La strumentazione utilizzata per la pesatura deve essere in possesso della relativa omologazione rilasciata dagli enti competenti.

La nostra società ha identificato procedure operative che ci consentiranno di affrontare questi cambiamenti in maniera produttiva. E’ evidente che la nuova regolamentazione comporterà responsabilità e costi amministrativi aggiuntivi, che dovranno necessariamente essere addebitati allo shipper/caricatore.

Franzosini rimane altresì a disposizione della propria clientela e di tutti i caricatori per effettuare pesature certificate, secondo il Metodo 1, previa ricezione di apposito mandato ad espletare tali operazioni “in nome e per conto” degli stessi.

In tali casi, in aggiunta al “Solas Administraton Fee” (il cui ammontare verrà comunicato nelle prossime settimane) verrà addebitato il costo relativo alle operazioni di pesatura.

La normativa SOLAS non è applicabile alle spedizioni LCL (Less than Container Load). Deve essere però tenuto conto del fatto che tali spedizioni vengono poi caricate all’interno di contenitori completi, per i quali invece la normativa SOLAS è applicata.

Per il calcolo della VGM dei nostri contenitori consolidati, viene tenuto conto del peso della partita LCL così come dichiarato dal caricatore. È quindi estremamente importante che il peso dichiarato per le spedizioni LCL sia corretto. Si raccomanda ad ogni caricatore di implementare procedure interne atte a garantire una accurata pesatura del carico.

La nostra società potrebbe non richiedere in questo caso una dichiarazione specifica dal caricatore, continuando ad utilizzare la procedura in essere, con accettazione del peso indicato sulla documentazione accompagnante la spedizione. Anche nel caso di spedizione LCL verrà però applicato un “SOLAS administration fee”, quale contributo alle procedure di pesatura del contenitore caricato. Il relativo costo sarà comunicato alla clientela nelle prossime settimane.

Franzosini tiene a specificare che una comunicazione di peso errata può comportare consistenti extra costi e ritardi che andrebbero ad impattare su tutte le partite di merce caricate nel contenitore. In questo caso, l’esportatore verrà ritenuto direttamente responsabile.

Per l’esportatore é utile sapere che:

– Il governo italiano è orientato a consentire un margine di tolleranza del 3% sul peso dichiarato su spedizioni FCL (Full Container Load);

– È stato previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, nel quale, per la determinazione della massa lorda del contenitore, potranno essere utilizzati strumenti diversi da quelli regolamentari, purchè l’errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche e, comunque, non superiore a +/- 500 kg;

– Le autorità competenti effettueranno controlli a campione. In caso di mancanza di VGM o di discrepanze, al contenitore verrà negato l’imbarco;

– Potrebbero essere introdotte variazioni in merito alle date di chiusura nave, le cui tempistiche potrebbero essere differenti da terminal a terminal;

– Il caricatore/esportatore riportato in polizza come “shipper” è sempre responsabile sia della dichiarazione VGM, sia delle eventuali spese che ne possono derivare, indipendentemente dai termini commerciali che regolano il contratto di compravendita (incoterms).

Franzosini conta sulla collaborazione di ogni caricatore/esportatore per poter continuare ad assicurare un servizio senza interruzioni e problematiche e il nostro reparto “mare” è preparato adeguatamente per assistere la propria clientela.

 

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