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Per non sbagliare con i contratti d’appalto

Per non sbagliare con i contratti d’appalto

I RESPONSABILI DEL NOSTRO REPARTO DOGANALE CHIARISCONO ALCUNI ASPETTI TECNICI INERENTI I CONTRATTI D’APPALTO PER EVITARE ERRORI E SPIACEVOLI SORPRESE!

COS’È IL CONTRATTO D’APPALTO

Il contratto d’appalto regola la fornitura di beni e le annesse prestazioni di servizi, come ad esempio il montaggio o l’installazione.

Al fine di meglio comprenderne il significato occorre precisare che per “fornitura di un bene in virtù di un contratto d’appalto” non si intende il semplice trasporto dal venditore all’acquirente e nemmeno il trasferimento di proprietà scaturito dal pagamento del bene stesso, ma bensì l’opera è considerata fornita solo dopo il montaggio o l’installazione poiché è solamente in tale momento che viene consegnata all’acquirente, ovvero al termine dei lavori.

Nella controprestazione vanno integrate, sempre che non lo siano già:

– le spese di trasporto fino a destinazione;

– le spese di montaggio e installazione;

– le spese di riparazione e manutenzione;

– le spese per l’eventuale noleggio di macchinari utilizzati per la posa;

– le spese di viaggio e altre indennità;

– le spese sostenute verso terzi per la progettazione dell’opera soggetta a contratto d’appalto.

Peraltro, contrariamente a quanto sopra affermato per l’efficacia degli effetti del contratto, l’imposta viene calcolata unicamente sul valore del bene qualora:

– il fornitore estero è registrato come contribuente in Svizzera;

– il fornitore estero non è registrato come contribuente in Svizzera, ma una volta ultimati i lavori sul territorio svizzero, consegna un bene mobile ad un acquirente (contribuente IVA) che può dedurre integralmente come imposta precedente l’imposta sull’importazione riscossa sul bene consegnato.

Ci permettiamo di aggiungere che il fornitore estero che esegue lavori in territorio svizzero dovrà osservare le prescrizioni concernenti il permesso di lavoro.

Esempio: il Sig. Bernasconi di Mendrisio si reca presso il venditore Agostini Marmi di Olgiate Comasco al quale appalta, oltre alla fornitura di lastre per la propria abitazione, anche la rispettiva posa e levigatura in opera. Il fornitore dovrà pertanto introdurre o fare introdurre da un terzo il bene in territorio svizzero al fine di utilizzarlo per eseguire i lavori per conto di terzi, nel nostro caso il Sig. Bernasconi.

Con la stesura di tale contratto il fornitore si impegna ad eseguire un’opera in territorio svizzero, pertanto l’importazione si basa su un contratto d’appalto soggetto ad autorizzazione doganale.

 

PERCHÉ FARLO?

Se il fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e lo utilizza per eseguire lavori per conto di terzi, l’imposta sull’importazione (IVA) è calcolata sulla controprestazione, ossia sul costo del bene importato comprensivo di spese accessorie, nonché sulle spese di montaggio.

Esempio: il Sig. Agostini vende le lastre di marmo per un valore pari a Chf 10.000, mentre il costo della posa comprensivo di levigatura e lucidatura finale è pari a Chf 7.000. All’atto dell’imposizione doganale il valore sul quale applicare l’IVA è Chf 17.000, che determinerebbe un’IVA dovuta pari a Chf 1360.

Se non venisse aperto un contratto d’appalto attraverso il quale imporre anche la controprestazione di servizi ne scaturirebbe un evasione sull’imposta pari Chf 560, ossia l’8% di IVA sul costo della mano d’opera.

 

PER NON AVERE PROBLEMI

Laddove si presentasse la circostanza di eseguire una vendita di un bene soggetto a contratto d’appalto le proposte sono le seguenti:

– registrarsi quale fornitore estero con rappresentanza fiscale in Svizzera. Così facendo l’imposta sull’importazione verrà calcolata sul prezzo di vendita del bene al luogo di destinazione (valore merce + costi di trasporto);

– contattare preventivamente lo spedizioniere di fiducia che provvederà alla preparazione della documentazione idonea all’importazione in virtù di un contratto d’appalto soggetto ad autorizzazione doganale.

Esempio: il Sig. Agostini, previo contatto telefonico con la Franzosini, trasmette a mezzo e-mail la documentazione relativa al contratto in essere col proprio cliente. La Franzosini seguirà la pratica al fine di espletare le operazioni necessarie al buon esito del contratto d’appalto.

 

TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento fiscale cambia a dipendenza se si tratta di fornitura di bene mobile o di forniture in ambito edilizio nonché se il fornitore e l’importatore risultano registrati come contribuenti in Svizzera.

 

RISCHI

Chi non si attenesse alle prescrizioni sopra descritte incorre in sanzioni e more in proporzione all’IVA elusa nonché segnalazione alla sezione antifrode dell’AFD. In relazione al trattamento fiscale e ai rischi l’AFC è competente per la valutazione di ogni singolo caso.

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