
La rappresentanza nel codice doganale dell’Unione Europea

In questo articolo, l’Avv. Fabrizio Vismara, Professore Ordinario di Diritto Internazionale all’Università dell’Insubria, defInisce il signifIcato di “rappresentanza doganale” e ne spiega i diversi aspetti.
La complessità e frequenza delle operazioni doganali sono tali da rendere necessaria la presenza di soggetti che intervengano nel loro svolgimento a titolo professionale. La rappresentanza doganale riveste così una funzione centrale nella disciplina doganale. In molti casi, infatti, le operazioni doganali non possono essere trattate direttamente dal soggetto interessato e quest’ultimo deve potersi avvalere di un rappresentante nei rapporti con le autorità doganali.
Le tipologie di rappresentanza
Nel codice doganale dell’Unione europea la rappresentanza in dogana può essere diretta o indiretta. Si ha la rappresentanza diretta se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona. Si ha invece la rappresentanza indiretta quando chi agisce opera in nome proprio, ma per conto di un’altra persona.
Nell’ambito della rappresentanza diretta, il dichiarante in dogana è il rappresentato, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione della dichiarazione. Nell’ambito invece della rappresentanza indiretta, il dichiarante è il rappresentante, in quanto soggetto che presenta la dichiarazione a nome proprio. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Sia il rappresentate diretto che il rappresentante indiretto sono tenuti a rispettare gli obblighi di accuratezza e completezza delle informazioni contenute nella dichiarazione, di autenticità, accuratezza e validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, nonché di osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni doganali autorizzate.
I controlli doganali possono essere effettuati tanto presso il titolare delle merci quanto presso il rappresentante del titolare, così come presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle operazioni in dogana a titolo professionale.
Gli obblighi del rappresentante in dogana e i rapporti con il cliente
Il rappresentante doganale è tenuto a dichiarare, nei rapporti con le autorità doganali, di agire per conto della persona rappresentata. Egli deve inoltre precisare alle autorità doganali se la rappresentanza è diretta o è indiretta. L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata mediante un’assunzione in proprio dell’obbligazione doganale.
Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dal rappresentato. Se, tuttavia chi opera in dogana compie atti e formalità su base regolare, le autorità doganali non possono imporre di presentare ogni volta la prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.
Qualora il rappresentante doganale ometta di dichiarare di agire in veste di rappresentante egli è considerato agire in nome proprio e per proprio conto. La Corte di giustizia (cfr. la sentenza 7 aprile 2011, causa C.153/10, Sony) ha precisato che la persona che non dichiara di agire a nome e per conto di un’altra persona o quella che non è titolare del potere di rappresentanza è considerata agire in proprio nome e per proprio conto.
La rappresentanza deve essere quindi espressa e non può essere presunta.
La solidarietà doganale
Alla luce della giurisprudenza in materia di dazi doganali responsabile per il pagamento dei dazi, oltre all’importatore, è il suo rappresentante indiretto. Si delinea, infatti, un regime di responsabilità solidale. In particolare, secondo Cass., 29 maggio 2013, n. 13306, il codice doganale stabilisce la solidarietà passiva dello spedizioniere doganale o di chiunque presenti la merce per conto di altri con il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, quando agisce nell’ambito della rappresentanza indiretta, diventando lui stesso dichiarante e dunque responsabile solidale con il rappresentato nell’obbligazione doganale.
Inoltre diviene debitore qualsiasi altro soggetto che non dichiari di agire in nome e per conto di un terzo o che, pur dichiarando di agire in nome o per conto altrui, non disponga del relativo potere di rappresentanza, posto che, in tal caso, egli è considerato agire a suo nome e per proprio conto, rispondendo dell’obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, in quanto cooperante al perfezionamento dell’operazione.
Conclusioni
La rappresentanza in dogana esprime tutta la delicatezza del ruolo di chi opera professionalmente in ambito doganale. Oltre a dover tutelare la posizione del cliente, per conto del quale effettua l’operazione in dogana, il rappresentante deve avere cura di formalizzare correttamente il tipo di rappresentanza e osservare scrupolosamente le regole applicabili, onde evitare di incorrere in una responsabilità diretta per i maggiori diritti eventualmente dovuti e per le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione non corretta. Un ruolo quindi che postula una accentuata professionalità, in uno scenario normativo e commerciale in continua e rapida evoluzione.