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Il mandato e gli Incoterms

Il mandato e gli Incoterms

QUANDO UNA RESA INCOTERMS PUÒ DIVENTARE UN CAMPO MINATO PER LE IMPRESE: IL DEBITORE CORRISPONDE AL MANDANTE?

Il debitore è anche mandante?

Sovente lo spedizioniere riceve l’ordine, espressamente o mediante un intervento evidente, di conteggiare a un terzo tutte le spese o almeno parte di esse. Il mandante si attende che lo spedizioniere esegua il conteggio secondo le condizioni di fornitura (Incoterms e simili) convenute tra il fornitore e il destinatario.

Solo il mandante, rispettivamente tutti i mandanti, sono partners contrattuali dello spedizioniere e quindi obbligati, in ultima analisi, al pagamento della sua fattura. L’affrancatura (Incoterms o simili) non fa per principio parte del contratto di spedizione, bensì del contratto di compravendita o di un altro contratto di fornitura.

Ciò significa che colui che paga il trasporto della merce oggetto del rispettivo contratto d’affari non è obbligatoriamente anche il partner contrattuale dello spedizioniere e pertanto tenuto al pagamento del trasporto di fronte allo spedizioniere.

L’affrancatura mostra semplicemente allo spedizioniere dove egli dovrebbe cercare di ottenere il suo denaro. Se non dovesse riceverlo si rivolgerà al mandante.

Il Codice svizzero delle obbligazioni, all’ articolo 402, recita:

1) Il mandante deve rimborsare al mandatario, con i relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni;

2) È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da parte sua.

In modo analogo, ma ancora più preciso, l’articolo 30 delle condizioni generali di SPEDLOGSWISS rileva quanto segue:

Se lo spedizioniere è incaricato dal mandante di riscuotere dal destinatario o da terzi noli, diritti doganali, tasse, ecc., e questi non possono o non vogliono sborsarli, ne risponde il mandante.

Quando il debitore insolvente non corrisponde al mandante, lo spedizioniere farà valere il suo credito presso il mandante stesso. Questi è obbligato a pagare il credito vantato dallo spedizioniere, sempre che non si possa addurre a quest’ultimo di aver cagionato o peggiorato egli stesso il danno con il suo comportamento. Il mandante potrebbe sollevare un tale rimprovero, ad esempio, se lo spedizioniere o anche il suo rappresentante autorizzato (ad es. il partner estero) reagiscono tardivamente al mancato pagamento della fattura e informano quindi troppo tardi il mandante del rifiuto o dell’incapacità di pagamento.

QUALE RESA INCOTERMS DEVO INSERIRE IN FATTURA?

Circa l'autore

Alessandro Borghi

Vice Direttore, SA Luciano Franzosini Chiasso

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