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Circolare D30 dell’AFD sull’ALS Svizzera-Cina: trasporto diretto

Circolare D30 dell’AFD sull’ALS Svizzera-Cina: trasporto diretto

IN RELAZIONE ALL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO (ALS) SVIZZERA–CINA DEL 01/07/14, DA NOI GIÀ PRESENTATO L’ANNO SCORSO NEL PRIMO NUMERO DELLA NOSTRA RIVISTA, RITENIAMO UTILE PUBBLICARE QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE D30 DELL’AFD – DEL FEBBRAIO 2016 – CHE FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI SUL TEMA DEL “TRASPORTO DIRETTO”.

 

1) Situazione iniziale

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina.

L’applicazione delle direttive relative al trasporto diretto di cui all’articolo 3.13 dell’accordo principale ha evidenziato problemi di interpretazione diversa. Al fine di risolvere la problematica per gli esportatori svizzeri, si sono tenuti vari incontri tra esperti. L’Amministrazione doganale cinese ha modificato la propria prassi relativa agli invii spediti in Cina via mare da porti europei e/o via Hong Kong o Macao.

2) Prova del trasporto diretto verso la Cina

2.1 Invii concernenti esclusivamente il traffico aereo

Per gli invii trasportati esclusivamente nel traffico aereo e con una lettera di trasporto aereo che copre l’intero trasporto dalla Svizzera alla Cina, la lettera di trasporto aereo viene riconosciuta come prova del trasporto diretto.

2.2 Invii diversi da quelli riguardanti esclusivamente il traffico aereo

2.2.1 Invii spediti via mare da un porto nell’UE con un documento di trasporto Svizzera-Cina

Se vi è un documento di trasporto che copre l’intero trasporto dal porto nell’UE al luogo di destinazione in Cina, l’Amministrazione doganale cinese non richiede più la presentazione di un «Non-Manipulation Certificate». In questo caso non sono più necessarie neanche le indicazioni supplementari (relative all’itinerario di trasporto e al numero della dichiarazione d’esportazione svizzera) che gli esportatori autorizzati devono fornire con la dichiarazione d’origine secondo la versione precedente della presente circolare (stato: 1.10.2015) e secondo il punto 2.2.2 di seguito.

Anche nel caso degli invii scortati da un documento di trasporto che copre l’intero trasporto dal porto nell’UE al luogo di destinazione in Cina e che vengono scaricati a Hong Kong o Macao e da lì trasportati in Cina, l’Amministrazione doganale cinese rinuncia alla presentazione di un «Non-Manipulation Certificate» da Hong Kong o Macao e alle indicazioni supplementari (relative all’itinerario di trasporto e al numero della dichiarazione d’esportazione svizzera) che gli esportatori autorizzati devono fornire con la dichiarazione d’origine secondo il punto 2.2.2 di seguito.

2.2.2 Invii con più di un documento di trasporto per il tragitto Svizzera-Cina

In questi casi (p. es. un invio con un documento di trasporto dal porto nell’UE verso un Paese diverso da Hong Kong o Macao e da lì – eventualmente anche dopo immagazzinamento – rispedito con un nuovo documento di trasporto verso la Cina) valgono le disposizioni in vigore finora, ovvero:

a) Gli esportatori autorizzati non devono presentare un «Non-Manipulation Certificate» se il documento commerciale con la dichiarazione d’origine è completato dalle seguenti indicazioni:

– itinerario di trasporto esatto Svizzera-Cina e

– numero della dichiarazione doganale d’esportazione svizzera (numeri delle dichiarazioni d’esportazione svizzere).

Questo documento deve essere identico a quello trasmesso mediante EACN (scambio di dati EA con la Cina).

In caso di trasporto attraverso l’UE deve essere

presentata anche una copia del modulo T1 o una copia della lettera di vettura CIM (condizioni: la lettera di vettura CIM è stata allestita in Svizzera e la casella nella rubrica 58 b) è provvista di una crocetta).

b) Per gli invii con certificato di circolazione delle merci EUR 1 fa stato il tenore dell’articolo 3.13 che delega all’autorità doganale della parte importatrice la valutazione dell’adempimento delle condizioni e la definizione delle prove da presentare.

La prova del trasporto dalla Svizzera verso il porto nell’UE deve essere fornita, come finora, da documenti adeguati.

Fonte: Amministrazione federale delle dogane.

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