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Regime di ammissione temporanea DDAT

Regime di ammissione temporanea DDAT
Si parla di ammissione temporanea quando una particolare merce viene importata temporaneamente e successivamente riesportata nel territorio doganale svizzero per uno scopo ben preciso.

 

Il presupposto base del regime di ammissione in temporanea è che solo le merci estere che rimangono definitivamente sul territorio doganale svizzero – con la finalità di entrare nel circuito economico – sono soggette ai tributi doganali secondo il regime di immissione in libera pratica. Si parla quindi di ammissione temporanea quando una particolare merce viene importata temporaneamente e successivamente riesportata nel territorio doganale svizzero per uno scopo ben preciso.

Occorre anzitutto precisare che la merce può essere usata solo per lo scopo dichiarato e durante il periodo di validità della dichiarazione doganale di ammissione in temporanea DDAT; in alternativa il libretto “CARNET ATA” è utilizzabile solo in particolari casistiche.

Le principali finalità ammesse per ricorrere a tale procedura sono la riparazione, le prove o test, la tentata vendita ed il noleggio.

Il vantaggio principale del regime di ammissione in temporanea DDAT consiste nell’evitare l’esborso degli oneri doganali: mediante tale regime viene concessa l’esenzione totale dai tributi doganali per un periodo di due anni – prorogabili di un anno al massimo per tre volte – entro i quali vi è la possibilità di procedere con la riesportazione/reimportazione, l’immissione in libera pratica o l’esportazione definitiva.

La suddetta procedura viene concessa anche parzialmente, ovvero quando una parte della merce viene riesportata/reimportata ed un’altra parte viene immessa in libera pratica o esportata definitivamente.

All’atto dell’imposizione con DDAT devono essere garantiti i tributi mediante la presentazione in dogana di un’apposita garanzia fidejussoria o  tramite un deposito in contanti.

La condizione fondamentale per l’imposizione nel regime di ammissione temporanea è la “garanzia di identità”, ossia poter garantire la riconoscibilità della merce, laddove possibile, mediante:

 

  • una descrizione esatta della merce nella dichiarazione doganale, ovvero con un testo completo che descriva in modo esaustivo la merce (titolo, produttore, soggetto, artista, dimensioni, caratteristiche visibili, etc…);
  • l’apposizione di appositi contrassegni doganali su parti non staccabili o suscettibili di essere ricoperti o asportati nel corso di una lavorazione;
  • la presenza di numeri di matricola o numeri di serie univoci, impressi o applicati su targhette inamovibili;
  • la presentazione di fotografie o campioni unitamente alla dichiarazione doganale.
  • Consapevoli delle difficoltà annesse a questa particolare tematica, abbiamo il piacere di comunicare che i dichiaranti doganali della SA Luciano Franzosini rimangono sempre a disposizione per qualsiasi delucidazione e per i necessari approfondimenti dei casi pratici.

 

L’argomento qui trattato, nonché i rispettivi approfondimenti, sono desumibili anche dal sito doganale (www.ezv.admin.ch).

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