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Controlli di radioattività

Controlli di radioattività

Controlli di radioattività: quali oneri per le aziende

Premessa

Il controllo radiometrico di materiali metallici (semilavorati, rottami ecc.) è stato introdotto, nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea e di altri Paesi extra UE, allo scopo di implementare un sistema di sorveglianza in grado di intercettare l’eventuale indebita presenza di materie radioattive prima che i suddetti materiali subiscano ulteriori processi produttivi quali le operazioni di fusione (nel caso di rottami metallici), o successiva distribuzione e lavorazione e sul mercato  nel caso di prodotti semilavorati (es. lamiere, barre, profilati, fili).

Tale sistema di sorveglianza radiometrica si è reso necessario a seguito del verificarsi di non pochi eventi in cui la presenza di sostanze radioattive, introdotte per errore o per dolo nei materiali metallici, ha dato origine alla contaminazione di impianti e a rischi di esposizione a radiazioni per i lavoratori e per la popolazione.

Particolarmente significativo è stato l’incidente avvenuto nel 1998 in una fonderia spagnola ove venne inavvertitamente fusa una sorgente di Cesio-137 . La presenza di radioattività nell’aria venne rilevata dalle reti di monitoraggio ambientale di Francia, Svizzera, Italia, Germania e Austria ma non dai rivelatori dell’acciaieria che risultavano evidentemente essere malfunzionanti.

Il sistema di sorveglianza radiometrica, distribuito lungo tutto il ciclo di produzione, distribuzione e/o riciclo dei materiali metallici ha lo scopo di:

  • evitare che materie radioattive possano dare luogo a esposizioni a radiazioni ionizzanti nelle fasi di trasporto e lavorazione dei materiali in questione;
  • evitare che si verifichino contaminazioni radioattive di impianti e/o attrezzature durante la loro fusione e/o lavorazione
  • evitare si verifichino contaminazioni radioattive dell’ambiente e di persone durante il ciclo produttivo;
  • escludere che materiali radioattivi o contaminati entrino nel ciclo produttivo di beni e manufatti, con conseguente rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti di individui della popolazione.

La presenza di materie radioattive nei materiali metallici è sostanzialmente riconducibile alle seguenti cause:

rottami metallici

  • materiali contaminati da sostanze radioattive o che hanno subito attivazione neutronica e che sono sfuggiti, erroneamente o per dolo, ai sistemi di sorveglianza radiometrica istituiti nei siti d’origine;
  • sorgenti radioattive non riconosciute come tali e pertanto gestite come normali rifiuti o come materiali da sottoporre a riciclo;
  • smaltimento doloso di sorgenti radioattive;
  • materiali metallici con presenza di radioattività naturale (NORM = Naturally Occurring Radioactive Material) riconducibili a processi industriali di trattamento di materie prime (ed es. sabbie fosfatiche, sabbie zirconifere, impianti petroliferi, ecc.).

semilavorati metallici

  • incorporazione, nella fase di fusione, di materie radioattive presenti nei rottami metallici;
  • uso di sorgenti radioattive nei mantelli refrattari dei forni di fusione delle acciaierie per controllarne lo stato di consumo (pratica in disuso).

La stessa Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica di Vienna (IAEA) ha sviluppato linee guida e un codice di condotta per quanto concerne la gestione di questo tipo di rischio, rischio  che interessa tutti i Paesi visto il generale incremento della produzione e della commercializzazione di materiali ottenuti dal riciclo di rottami metallici.

Cosa prevede la normativa italiana

A seguito di ripetuti episodi di fusione accidentale di sorgenti radioattive abbandonate nei rottami metallici e di individuazione di semilavorati metallici contaminati avvenuti in Europa e a livello internazionale fin dagli anni ’80, in diversi Paesi, tra cui Italia, si è posta la necessità di predisporre una regolamentazione specifica che prevedesse una sorveglianza radiometrica di tali materiali.

Nell’ambito della normativa italiana il controllo sistematico della presenza di radioattività nei materiali metallici ha avuto inizio con il D. Lgs. 230/95 – “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, in particolare per quanto stabilito dall’articolo 157.

In esso veniva sancita la necessità di effettuare la sorveglianza radiometrica su tutti i carichi di rottami e/o altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione, nonché nelle attività di raccolta e deposito dei materiali stessi.

Successivamente, nell’anno 2009, l’art. 157 del D. Lgs. 230/95 è stato sostituito dall’art. 1, comma 7, del D. Lgs. 23/09 che ha esteso l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica dei carichi anche alle aziende che importano semilavorati metallici sul territorio italiano.

Da ultimo, nell’anno 2011, è entrato in vigore il  D. Lgs. n. 100 – “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici di importazione” il quale, oltre a confermare gli obblighi già previsti dai precedenti Decreti, ha stabilito che l’attestazione dell’avvenuta  sorveglianza  radiometrica  debba  essere  rilasciata unicamente da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., su apposita modulistica (All. II al D. Lgs. 2100/2011).

Tale disposizione potrebbe avere una significativa incidenza, dal punto di vista operativo, nello svolgimento delle normali attività di importazione dei materiali o dei prodotti semilavorati metallici in quanto è necessario che, tra la documentazione doganale di accompagnamento della merce da importare, vi sia anche la predetta attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dall’Esperto Qualificato, non sempre disponibile nel momento desiderato.

Sistema di gestione per la sorveglianza radiometrica adottato dal Gruppo Franzosini 

Il Gruppo Franzosini, oltre a fornire gli usuali servizi doganali per l’importazione/esportazione di merci varie da e per l’Italia (tra cui anche i rottami e i prodotti semilavorati metallici), si è strutturato per offrire ai propri Clienti anche il servizio di sorveglianza radiometrica, al fine di facilitare ed ottimizzare il flusso delle merci in transito che necessitano di controllo radiometrico, al momento della loro importazione in Italia.

Tale servizio viene esplicato in conformità ai requisiti di legge stabiliti dal D. Lgs. 100/2011, secondo i criteri definiti dalle norme di buona tecnica (Norma UNI 10897 del maggio 2016).

In particolare il Gruppo Franzosini, per quanto concerne l’importazione in Italia (prevalentemente dal Valico Doganale italo-svizzero di Stabio-Gaggiolo), si è dotato di un sistema di gestione aziendale per il controllo della presenza di radioattività nei carichi di rottami e di semilavorati metallici che consente di individuare i materiali che presentano anomalie radiometriche, ancor prima del loro ingresso nel territorio italiano.

Nei casi di ritrovamento di materiali contenenti radioattività, le operazioni di recupero degli stessi sono effettuate in collaborazione con le Autorità di Controllo svizzere.

Il sistema di gestione sopra citato è stato predisposto in collaborazione con due Esperti Qualificati in radioprotezione (dott. FRESCA FANTONI Roberto – Esperto Qualificato di 3° grado n. 445 dell’Elenco Nazionale e p.i. LAZZARI Cesare – Esperto Qualificato di 2° grado n. 1032 dell’Elenco Nazionale).

I due esperti sono stati incaricati di sviluppare le procedure gestionali e tecnico-operative, conformi al D. Lgs. 100/2011, finalizzati al rilascio delle attestazioni di avvenuta sorveglianza radiometrica richieste all’art. 1, punto 2, del Decreto in questione.

Le misure radiometriche sono eseguite direttamente dagli Esperti Qualificati o da personale tecnico del Gruppo Franzosini (n. 4 addetti) adeguatamente formato ed addestrato a riconoscere la presenza di eventuali materiali “radioattivi” e /o anomalie radiometriche nei materiali metallici oggetto dell’importazione.

Il personale tecnico è delegato a svolgere mansioni strettamente esecutive, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., ed agisce nel rispetto delle procedure operative predisposte in accordo con quanto stabilito dalla specifica Norma UNI 10897 del maggio 2016 – “Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”.

Gli Esperti Qualificati, oltre a svolgere le misurazioni sui carichi di materiale da controllare, intervengono anche con accertamenti strumentali integrativi nei casi in cui si verifichino dei casi “dubbi”. Ciò al fine di accertare le condizioni espositive alle quali sono soggetti i lavoratori nell’ambito delle operazioni di transito doganale.

Gli Esperti Qualificati intervengono inoltre nelle situazioni in cui è richiesto il recupero e messa in sicurezza dei materiali con presenza di radioattività.

La strumentazione di misura utilizzata per i controlli, in dotazione al personale tecnico, è sottoposta a taratura periodica presso Laboratori accreditati e viene controllata, prima di ogni utilizzo, per la verifica di buon funzionamento mediante una sorgente di prova, contenente radionuclidi presenti in una matrice omogenea naturale.

Nell’ambito delle loro prerogative ed in relazione alle responsabilità che l’incarico professionale determina per questo tipo di attività, gli Esperti Qualificati effettuano visite ispettive allo scopo di attestare che la prassi esecutiva sia conforme ai requisiti contenuti nel sistema di gestione e validarne periodicamente l’efficacia.

Conclusioni

Le disposizioni del D. Lgs. 100/2011, prevedendo uno specifico percorso di controllo nell’ambito delle attività di importazione dei materiali metallici in aggiunta a quelli precedentemente previsti, potrebbe causare un rallentamento dell’usuale flusso operativo di importazione delle merci, con possibili ripercussioni anche di tipo economico.

Il Gruppo Franzosini, da sempre attento a garantire un servizio di qualità ai propri Clienti, è riuscito, grazie alla creazione di una squadra di lavoro affiatata e ad una collaudata organizzazione del lavoro basata sul tempestivo scambio di informazioni tra le figure coinvolte nell’attuazione del sistema di gestione, a ridurre al minimo i tempi di transito doganale dell’autotrasportatore ed assicurare, nel contempo, il conseguimento di elevati standard di qualità ed affidabilità nello svolgimento dell’attività di sorveglianza radiometrica dei materiali metallici in importazione.

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