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La rivoluzione del tax free

LA RIVOLUZIONE DEL TAX FREE

Dal 1° settembre, la fatturazione elettronica per il «tax free shopping» ha soppiantato quella cartacea: per ogni acquisto superiore ai 155 euro non è più necessario compilare i moduli cartacei per il rimborso dell’IVA.

 

La rivoluzione è da poco arrivata con una portata dirompente nel commercio al confine tra Italia e Svizzera, con l’obiettivo di rendere più semplice la procedura del “tax free” ed affinare gli strumenti per eliminare l’evasione fiscale: dal 1° settembre la fatturazione in base all’art. 38 quater è diventata elettronica e sono state abolite le fatture cartacee ed i timbri doganali.

Anzitutto conviene spiegare nel dettaglio cosa prevede la disciplina IVA: in base al dettame dell’articolo 38 quater, D.p.r. 633/1972 “le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (IVA inclusa) superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta”.

Nella nostra zona di confine, principalmente, si tratta delle cessioni a cittadini svizzeri. Il cliente residente extra-UE è tenuto al pagamento del solo valore imponibile, con un notevole risparmio, visto che non gli viene addebitata l’IVA: ad esempio, nell’acquisto di una borsa del costo di € 244,00, lo svizzero la paga € 200,00 e l’IVA di € 44,00 non è dovuta. L’agevolazione spetta per le sole cessioni beni (non per le prestazioni di servizi), che devono essere di importo complessivo, comprensivo di IVA e risultante da un’unica fattura, superiore a € 154,94.

I prodotti devono essere destinati all’uso personale e familiare del viaggiatore, ad esempio: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico; articoli sportivi; oggetti di oreficeria e gioielleria; apparecchi radio-televisivi ed accessori; alimentari; giocattoli; computers ed accessori; strumenti ed accessori musicali; apparecchi di telefonia; cosmetici; accessori per autoveicoli; prodotti alcoolici e vitivinicoli.

I beni acquistati devono uscire dal territorio delle Stato italiano entro la fine del terzo mese dall’acquisto e l’uscita deve avvenire nei bagagli personali del turista, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato.

Per le cessioni effettuate in base all’art. 38 quater è obbligatoria l’emissione della fattura (non basta lo scontrino fiscale) sulla quale devono essere riportati gli estremi del documento di identità del cliente (per gli svizzeri il n. di carta di identità o passaporto).

Fino al 31 agosto 2018 compreso era in vigore la “vecchia” modalità che prevedeva la seguente prassi:

  • il commerciante emetteva una fattura cartacea;
  • il cliente si recava in Dogana con la merce e presentava la fattura che veniva timbrata dal funzionario doganale (visto doganale);
  • copia della fattura con il timbro doganale veniva riconsegnata dal cliente al commerciante.

L’ultimo punto era una condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione: il cliente aveva tempo tre mesi per portare fuori dall’Italia le merci; entro la fine del quarto mese dall’acquisto doveva restituire una copia timbrata dalle dogane al venditore.

Il commerciante infatti aveva due possibilità: emettere una fattura con IVA e poi, in un secondo tempo, quando il cliente riportava la fattura timbrata, gli restituiva l’IVA emettendo una nota di credito per l’importo dell’IVA stessa. Una seconda opzione consisteva appunto nell’emettere subito la fattura senza applicazione dell’IVA (addebitando solo l’importo imponibile): se però l’acquirente non restituiva la copia timbrata dalla Dogana, il venditore doveva versare la relativa IVA pur non avendola incassata.

Nella nostra zona insubrica venivano utilizzate entrambe le procedure: a Lavena Ponte Tresa, vista la vicinanza della Dogana, molti commercianti emettevano la fattura senza IVA e poi accompagnavano il cliente in Dogana facendosi riconsegnare subito la copia timbrata.

La rivoluzione avvenuta a partire dal 1° settembre 2018 prevede ora che tutte le fatture rilasciate dai commercianti italiani alla clientela svizzera che intende avvalersi del “tax free” debbano essere emesse obbligatoriamente in modalità elettronica.

Il tema interessa i cittadini svizzeri del Canton Ticino, visto che nelle sole dogane commerciali ai confini con il Varesotto vengono vistate ogni anni poco più di 110.000 fatture ed il valico più sollecitato è Lavena Ponte Tresa con 75.000 e poi il valico di Gaggiolo, con circa 35.000 fatture. La Dogana di Zenna Dirinella vista in un anno circa 5.000 fatture; poi vi sono valichi ferroviari e lacuali con poche decine di fatture l’anno. Tutti gli altri valichi (Palone, Fornasette, Cremenaga, ecc.) possono essere solo utilizzati per il transito veicolare, senza servizi per le merci.

Una volta a regime, per i cittadini svizzeri cambierà poco o nulla: dopo decenni di timbri, carte e soste ai valichi doganali con un sistema che era ormai rodato, non dovranno più trattare fatture cartacee e visti doganali, ma solo dei codici da consegnare all’Agenzia delle Dogane che potrà fare il rituale controllo di passaggio della merce.

E’ importante aggiungere che il sistema italiano dialoga direttamente con l’AFD elvetica, quindi i controlli sul versante svizzero, rispettivamente il pagamento dell’IVA allo sportello o tramite la nuova APP della dogana ”QuickZoll”, avvengono con totale precisione e dettaglio. Questi sistemi digitali permetteranno alle dogane uno scambio di informazioni più celere e mirato, quindi… furbetti avvisati!

Utile un breve inciso su QuickZoll, ovvero l’applicazione ufficiale dell’AFD per le imposizioni per nel traffico turistico privato che permette ai privati che acquistano merci all’estero per uso proprio o come regali di dichiarare personalmente l’importazione e pagare direttamente i tributi dovuti. QuickZoll riassume in maniera breve e concisa tutte le informazioni importanti concernenti l’entrata sul territorio svizzero e tramite essa le merci private possono essere importate in territorio svizzero attraverso tutti i valichi di confine. QuickZoll, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, non necessita di registrazione né raccoglie dati.

Tornando alla fatturazione elettronica, sicuramente almeno nella prima fase, si prevedono code nei negozi italiani di confine, con i gerenti che dovranno abituarsi ai nuovi sistemi; sarà richiesta molta pazienza ai clienti ticinesi perché, nessun esercizio commerciale nel Varesotto aveva mai emesso fatture elettroniche, benché il sistema ministeriale “Otello” fosse già attivo.

Nello specifico, la nuova procedura prevede che il commerciante deve emettere e inviare la fattura all’Agenzia delle Dogane utilizzando la procedura informatica Otello 2.0 (messa a disposizione gratuitamente dalle Dogane) o con un altro programma informatico. In ogni caso, anche se utilizza un altro software, l’azienda dovrà registrarsi preventivamente sul portale Otello 2.0, oltre ad essere in possesso di dispositivi per la firma digitale (CNS o Token), oppure credenziali SPID, oltre ad altra documentazione di impresa.

La fattura emessa in base all’art. 38 quater, dal 1° settembre, deve essere telematica e quindi deve essere il commerciante ad emetterla in negozio, come fa adesso per quella cartacea: questa non è un’attività delegabile a terzi (ad es. il consulente fiscale), considerando che deve essere emessa subito, alla presenza del cliente ed anche in orari diversi da quelli classici di ufficio, come il sabato o la domenica mattina. In negozio quindi bisogna avere un pc, una stampante, un collegamento ad internet ed avere delle competenze minime di base, sul loro utilizzo.

Nell’esempio citato prima, se il cittadino ticinese acquista la borsa, il negoziante, utilizzando un personal computer connesso a internet, dovrà compilare telematicamente la fattura con Otello (o con altro programma informatico) e la invierà immediatamente alle Dogane che la riceveranno in tempo reale. Il negoziante stamperà comunque una copia cartacea che consegnerà al cliente: la normativa non lo prevede come obbligo, ma è decisamente opportuno farlo e in molti casi sarà richiesto dal cliente per avere, ad esempio, un documento che certifichi l’acquisto e/o come quietanza del pagamento.

Quindi il cittadino svizzero  si recherà presso la Dogana italiana di confine per fare rientro a casa, mentre le Dogane avranno già ricevuto il file della fattura. I funzionari doganali potranno verificare se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto e, se tutto è a posto, i doganieri inseriranno nel sistema informatico l’avvenuta esportazione delle merci. Quindi il commerciante, collegandosi via internet alla propria posizione su Otello, potrà verificare se e quando il visto è stato rilasciato.

E’ girata voce che ai valichi di Gaggiolo, Lavena Ponte Tresa, Ponte Chiasso (CO) potessero essere installati totem/chioschi per permettere ai clienti stranieri di richiedere il rilascio del visto, senza passare negli uffici doganali: i totem, che tra l’altro sono installati e gestiti da società private (non dall’Agenzia delle Dogane), sono presenti solo negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino e non ne sono previsti in nessun valico di confine.

Tornando alla nuova procedura si noti che in tutti i vari passaggi non è previsto più nulla di cartaceo (se non la copia della fattura consegnata al cliente per i motivi visti prima) e non ci sono più timbri ad inchiostro: il tutto avviene in maniera telematica.

Tornando all’esempio, se il commerciante ha emesso fattura con IVA, quando vedrà sul portale che il visto è stato rilasciato, potrà restituire l’IVA al cliente emettendo una nota di variazione (questa sì cartacea e non telematica). Se invece ha già emesso la fattura senza IVA, sa già che l’operazione si è conclusa correttamente.

In futuro infatti, in caso di controlli fiscali, i verificatori non richiederanno documenti cartacei al negoziante (come avviene adesso), ma si collegheranno al portale Otello e verificheranno on-line l’esito delle singole fatture.

Per concludere, esistono ovviamente alcuni problemi pratici da considerare (ad esempio se non funziona internet non è possibile emettere la fattura in via telematica e non si può fare nulla fino a quando il collegamento a internet non si ripristina e lo stesso discorso vale se in negozio c’è un solo computer che si guasta), ma non si può fermare il cambiamento in corso. Di fronte ad una novità così radicale è normale considerare che ci siano aspetti positivi ed altri negativi, ma in ambito fiscale, l’informatica ha visto una forte accelerazione negli ultimi anni ed il sistema Otello per il “tax free” è semplicemente l’applicazione della tecnologia al commercio al dettaglio.

Anzi, conviene guardare avanti poiché se in futuro la fatturazione elettronica dovesse riguardare anche gli scambi commerciali tra aziende italiane e svizzere, quanti sarebbero pronti all’ennesima rivoluzione tecnologia?

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