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Fattura proforma: validità e utilizzo pratico

Fattura proforma: validità e utilizzo pratico

LA FATTURA PROFORMA È ASSIMILABILE AD UNA TRADIZIONALE FATTURA COMMERCIALE, MA SPROVVISTA DI VALORE FISCALE.

La fattura proforma è un documento assimilabile ad una tradizionale fattura commerciale, molto usato nella pratica commerciale, ma sprovvisto di valore fiscale e viene normalmente emesso per richiedere il pagamento al proprio cliente prima dell’emissione della fattura fiscale effettiva.

Per questo motivo la fattura proforma è molto utilizzata da chi ha la necessità di consegnare al cliente un facsimile della fattura finale, come alcune categorie di liberi professionisti italiani che hanno l’obbligo di fatturare al momento del pagamento e non all’esecuzione della prestazione: per costoro l’obbligo di emissione della fattura definitiva, fiscalmente rilevante, nascerà solo nel momento in cui il cliente procederà effettivamente al pagamento.

La fattura proforma, da alcuni presentata anche come “lista valorizzata”, ha il medesimo aspetto di una fattura fiscale classica, ma necessita di una serie di accorgimenti particolari:

  • nel documento deve essere esplicitamente indicata la dicitura “fattura proforma”, meglio se nella parte iniziale che precede solitamente la parte descrittiva;
  • se usa una numerazione, questa deve essere del tutto estranea e indipendente alle numerazioni usate nelle fatture fiscali classiche;
  • il documento deve riportare, normalmente a piè di pagina, la seguente dicitura: “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 del 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72)”.

La fattura proforma presenta notevoli vantaggi pratici poiché, in primis, in caso di errori, omissioni o variazioni sugli importi, consente la possibilità di rifare nuovamente il documento senza dover modificare incartamenti fiscali già emessi.

Inoltre l’emissione di questo documento non genera obblighi né per la determinazione dei ricavi, né per la liquidazione IVA. In Italia, il debito IVA con l’Erario nasce in base alla data di emissione della fattura, indipendentemente dal fatto che questa sia stata o meno pagata: pertanto la proforma consente di evitare il pagamento dell’IVA prima di aver ricevuto il pagamento effettivo da parte del cliente.

Circa il corretto utilizzo della fattura proforma nelle operazioni doganali con la Svizzera, abbiamo chiesto alcune conferme all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia delle dogane che ha ribadito che “la fattura proforma è utilizzata nella prassi per documentare transazioni commerciali per le quali non è stato pagato un corrispettivo”. Nella pratica, la fattura proforma è un documento che sostituisce la fattura commerciale quando la merce non è inviata in conto vendita.

“Pertanto – continua l’URP – da un punto di vista doganale essa può essere utilizzata in una dichiarazione di esportazione definitiva, indicando il codice documento N325 nella casella 44 del DAU, nei soli casi in cui non è stata emessa una fattura commerciale rilevante ai fini IVA e quindi l’operazione non è configurabile come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72”.

Ne deriva quindi che tutte le esportazioni di merci a titolo definitivo e con trasferimento del titolo di proprietà verso la Svizzera dovranno essere scortate in dogana da regolari fatture commerciali, esenti IVA ex art. 8 del DPR 633/72. In caso di spedizioni a qualsiasi altro titolo (ad esempio campioni e omaggi) o con l’utilizzo dei particolari regimi del perfezionamento attivo e passivo previsti dal Codice doganale comunitario (temporanee esportazioni ed importazioni per lavorazioni o riparazioni) è ammissibile l’utilizzo della fattura proforma.

Da un punto di vista prettamente normativo, la prassi di effettuare esportazioni definitive dall’Italia verso la Svizzera con fattura proforma, seguita da una successiva emissione di una fattura definitiva riferita alla proforma stessa e con il medesimo valore, è discutibile in quanto in caso di discordanza tra i valori della fattura definitiva e della proforma nascerebbero numerosi problemi non trascurabili: il cliente svizzero si troverebbe ad aver pagato i diritti doganali su un valore errato e bisognerebbe procedere ad una rettifica doganale.

Con particolare riguardo al valore della merce, va poi chiarito che esso è iscritto nella fattura proforma “ai soli fini doganali” in quanto tale documento non è valevole ai fini della costituzione del plafond IVA. Comunque, in ogni caso, per poter esportare della merce dall’Italia verso la Svizzera, è sempre obbligatorio indicare in fattura i seguenti dati precisi e veritieri:

  1. indirizzo completo di mittente e destinatario;
  2. numero colli;
  3. peso lordo e netto dei colli;
  4. descrizione dettagliata della merce;
  5. codice doganale;
  6. nazione di produzione della merce o dichiarazione d’origine preferenziale della merce debitamente firmata;
  7. valore della merce;
  8. il motivo dell’esportazione (in caso di campioni, omaggi, riparazioni o lavorazioni);
  9. citare il corretto articolo di legge per l’esenzione IVA;
  10. resa della merce.

Nel ringraziare il Dott. Riccardo Giannone della Dogana italiana di Piaggio Valmara (VB) per il prezioso confronto tecnico avuto su questa tematica, durante il quale il funzionario ci ha gentilmente illustrato le varie particolarità del caso e ci ha aiutato a comprendere alcuni importanti dettagli, ricordiamo ai lettori che siamo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o per fornire i chiarimenti del caso presso i nostri uffici operativi.

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