Seleziona Pagina

Gli errori più frequenti nelle esportazioni

Gli errori più frequenti nelle esportazioni

Le compravendite internazionali sono piene di insidie amministrative e burocratiche e gli errori che vengono commessi si ripetono con troppa frequenza.

 

Le nostre merci recano la dicitura «Made in Switzerland» e per questo motivo non abbiamo rilasciato nessuna prova dell’origine per l’ottenimento della franchigia doganale.

Bisogna prestare attenzione alle diciture commerciali «Made in Switzerland» e «Swiss made»: queste sono delle indicazioni di provenienza per il cui utilizzo esistono regole specifiche, ma tali designazioni non hanno niente a che vedere con l’origine così come intesa negli accordi di libero scambio. Per ottenere una franchigia doganale è sempre necessaria l’emissione di un certificato di circolazione delle merci oppure l’apposizione di una dichiarazione di origine in fattura.
Le regole per l’utilizzo del marchio «Swiss made» sono molto diverse dalle regole dell’origine degli accordi di libero scambio ed è importante non confondere le due cose.

 

I nostri componenti provengono per l’80% dalla Svizzera e dall’UE. Ciononostante, l’autorità doganale sostiene che abbiamo dichiarato indebitamente l’origine svizzera. Noi pensavamo che l’80% di origine svizzera e dell’UE bastasse ampiamente per dichiarare l’origine preferenziale.

È sempre necessario verificare – per ogni singolo accordo di libero scambio e Paese di destinazione – le regole della lista relative alle singole voci di tariffa. In questo caso concreto è stato preso in considerazione un criterio di valore (ad es. un massimo del 40% di componenti privi di carattere di prodotto originario), ma era necessario anche un cambiamento di voce doganale. Simili dichiarazioni erronee possono avere come conseguenza l’obbligo di effettuare versamenti di regolarizzazione a livello di dazi doganali oppure di pagare multe, ma possono anche provocare gravi danni d’immagine alle imprese coinvolte.

 

Ho spedito merce verso la Germania ed ero convinto che, in virtù dell’accordo di libero scambio, non vi fossero dazi doganali. Invece, il destinatario ha dovuto pagarne.

Le agevolazioni doganali non valgono automaticamente senza l’intervento dell’esportatore. Infatti, a condizione che si tratti di prodotti originari esportati in modalità di preferenza tariffale, l’esportatore deve comprovarne l’origine tramite un certificato di circolazione delle merci oppure una dichiarazione di origine sulla fattura. Inoltre, nonostante gli accordi di libero scambio in vigore, non tutte le merci sono in franchigia doganale al 100%: ad esempio su alcune merci ben determinate non vi è addirittura alcuna agevolazione doganale, mentre su altre merci sono previste soltanto riduzioni (molto variabili) dei dazi.

 

Un cliente tedesco mi ha ordinato della merce che io gli ho fatto pervenire direttamente in Germania tramite il mio fornitore che si trova in Austria. Ora però mi viene fatturato il pagamento dell’IVA estera. Cosa posso fare?

Questo tipo di operazioni commerciali «a catena» con l’UE sono più complicate di quanto si possa pensare, proprio per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto. Per analizzare tali operazioni bisogna sempre guardare agli Incoterms utilizzati e vedere se si tratta di una fornitura o di un ritiro. In base a tali distinzioni, la fornitura risulta quindi essere imponibile nel Paese di destinazione o in quello di partenza; ne scaturisce di conseguenza l’obbligo di farsi registrare per l’IVA in uno degli Stati membri dell’UE. In casi del genere è sempre meglio consultarsi preventivamente con il proprio operatore doganale per impostare l’esportazione in maniera corretta.

 

Nella fattura proforma abbiamo indicato un valore della merce inferiore rispetto al valore effettivo della merce. È corretto?

Nella prassi comune le aziende sono solite utilizzare la fattura proforma in maniera alquanto impropria, indicando dei valori delle merci a loro favorevoli e spesso al fine di pagare minori tributi doganali. In questa sede é doveroso ribadire che, in base alla normativa doganale, la fattura proforma è un documento molto particolare che deve essere utilizzato solo in specifiche casistiche, come le operazioni di importazione o esportazione temporanea. Su tali documenti deve essere indicato un valore – cosiddetto “ai fini doganali” – per consentire il corretto calcolo ed il pagamento dei tributi all’importazione (IVA e dazi) nel Paese di destinazione.
Proprio a tal fine, il valore delle merci indicato nella fattura proforma deve corrispondere ad un valore veritiero.
In pratica, non è consentito dichiarare le merci ad un prezzo più basso. Nel caso in cui il dichiarante doganale si trovi di fronte a valori non accettabili potrà provvedere ad un “aggiustamento” sul prezzo nella dichiarazione doganale, così da far pagare i tributi doganali nella misura corretta.

 

La nostra azienda esegue forniture verso ditte clienti che si trovano in Brasile. A tale scopo, abbiamo rilasciato un certificato di origine EUR1. Perché l’importazione non è in franchigia doganale?

Il certificato di circolazione delle merci EUR1 o l’apposizione in fattura di una dichiarazione di origine consentono, come noto, l’esenzione daziaria nelle operazioni internazionali; peraltro questi documenti esplicano la loro efficacia unicamente se la Svizzera ha siglato con il Paese di destinazione un accordo di libero scambio in corso di validità. In questo caso va specificato che tra la Svizzera ed il Brasile non sono mai stati stipulati accordi di libero scambio e per questo motivo non esiste alcuna franchigia doganale.

CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI

 

Circa l'autore

Alessandro Borghi

Vice Direttore, SA Luciano Franzosini Chiasso

Archivi

Categorie